Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravita' agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi. L'inadempimento e' contestato dal sistema di garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, concedendo alla banca un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, i sistemi di garanzia comunicano alla banca l'esclusione. Sono protetti dal sistema di garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa da' tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalita' indicate dalla Banca d'Italia ai sensi del titolo VI. La mancata adesione a un sistema di garanzia, o l'esclusione da esso, comporta la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria. Resta ferma la possibilita' di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 o la risoluzione ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Testo vigente dal 9 marzo 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 marzo 2016

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1997 al 9 marzo 2016. 69 parole tolte, 62 parole aggiunte.

tolto: .Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravita' agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi. tolto: I sistemi aggiunto: L'inadempimento e' contestato dal sistema di garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, tolto: contestano alla banca l'inadempimento, concedendo il termine di un anno per ottemperare agli obblighi previsti nel comma 1 aggiunto: concedendo alla banca un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente tolto: tale aggiunto: il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tolto: un anno aggiunto: tre mesi, i sistemi di garanziatolto: , previa autorizzazione della Banca d'Italia, comunicano alla banca l'esclusione. Sono tolto: coperti dalla aggiunto: protetti dal sistema di garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa tolto: da aggiunto: da' tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalita' indicate dalla Banca d'Italiatolto: . Le autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione all'attivita' bancaria revocano la stessa al venir meno dell'adesione ai sistemi di garanzia; resta aggiunto: ai sensi del titolo VI. La mancata adesione a un sistema di garanzia, o l'esclusione da esso, comporta la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria. Resta ferma la possibilita' di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80tolto: . La procedura di esclusione non puo' essere avviata ne' proseguita nei confronti di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria aggiunto: o la risoluzione ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art96quater · fonte del testo

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