[1]I sistemi di garanzia tutelano i depositanti:

  • a)delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali ((di Stato terzo));
  • b)delle succursali italiane delle banche ((di Stato terzo)) aderenti;
  • c)delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti. I sistemi di garanzia:
  • a)effettuano, nei limiti e secondo le modalita' indicati negli articoli 96-bis.1 e 96-bis.2, rimborsi in caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 01, o nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali italiane di banche ((di Stato terzo)); per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se e' intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza;
  • b)contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche italiane e delle succursali italiane di banche ((di Stato terzo)) secondo le modalita' e nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
  • c)se previsto dallo statuto, possono intervenire in operazioni di cessione di attivita', passivita', aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 90, comma 2, se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), numero 2);
  • d)se previsto dallo statuto, possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e succursali italiane di banche ((di Stato terzo)) per prevenire o superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Lo statuto del sistema di garanzia definisce modalita' e condizioni degli interventi di cui al comma 1-bis, lettera d), con particolare riguardo a:
  • a)gli impegni che la banca beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'accesso dei depositanti ai depositi;
  • b)la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca ai sensi della lettera a);
  • c)il costo dell'intervento, che non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto. L'intervento di cui al comma 1-bis, lettera d), puo' essere effettuato, se la Banca d'Italia ha accertato che:
  • a)non e' stata avviata un'azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180] e comunque non ne sussistono le condizioni; e b)

[2]le banche aderenti al sistema di garanzia cui aderisce la banca beneficiaria dell'intervento sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 96.2, comma 3. Dopo che il sistema di garanzia ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera d), le banche aderenti gli forniscono senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se:

  • a)la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a meno del 25 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3; oppure b)

[3]la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3, ed emerge la necessita' di effettuare il rimborso di depositi protetti. Finche' il livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3 non e' raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30.

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  7. 7 maggio 2011 — 16 aprile 2014per 3 anni
  8. 10 marzo 2010 — 7 maggio 2011per un anno
  9. 29 febbraio 2004 — 10 marzo 2010per 6 anni
  10. 10 aprile 2002 — 29 febbraio 2004per un anno
  11. 11 gennaio 1997 — 10 aprile 2002testo originarioper 5 anni

Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 2023 al 9 gennaio 2026. 5 parole tolte, 15 parole aggiunte in 5 capoversi.

a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali tolto: extracomunitarie aggiunto: di Stato terzo;

b) delle succursali italiane delle banche tolto: extracomunitarie aggiunto: di Stato terzo aderenti;

… casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali italiane di banche tolto: extracomunitarie aggiunto: di Stato terzo; per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in …

b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche italiane e delle succursali italiane di banche tolto: extracomunitarie aggiunto: di Stato terzo secondo le modalita' e nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

d) se previsto dallo statuto, possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e succursali italiane di banche tolto: extracomunitarie aggiunto: di Stato terzo per prevenire o superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art96bis · fonte del testo

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