Art. 96-ter — Poteri della Banca d'Italia

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 2016 al 1 dicembre 2021. Leggi il testo vigente →

((1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti e alla capacita' dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei depositi protetti:

  • a)riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi presentino caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), verifica che il sistema di garanzia sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;
  • b)vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi della presente sezione; a tal fine si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 51, comma 1, 52 e 53-bis, comma 1, lettere a), b) e c), nonche', al fine di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti alla Banca d'Italia, l'articolo 54, comma 1;
  • c)verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di banche extracomunitarie sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani ai sensi di quanto previsto all'articolo 96, comma 3;
  • d)le procedure di coordinamento con le autorita' degli Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;
  • e)congiuntamente alle autorita' degli Stati membri interessati, approva l'istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi;
  • f)informa senza indugio i sistemi di garanzia se rileva che una banca aderente presenta criticita' tali da poter determinare l'attivazione del sistema;
  • g)puo' emanare disposizioni attuative delle norme contenute nella presente Sezione. 2. I sistemi di garanzia informano tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sul piano delle attivita' predisposto per l'anno in corso.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

7

L'errata corrige 17/01/1997, n. 13 ha disposto che all'art. 2 del D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 recante la sostituzione dell'art. 96 del presente provvedimento "dove e' scritto: "Art. 9-ter (Poteri della Banca d'Italia).", leggasi: "Art. 96-ter (Poteri della Banca d'Italia)."

Testo in vigore dal 9 marzo 2016 al 1 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 marzo 2016

Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1997 al 9 marzo 2016. 101 parole tolte, 249 parole aggiunte in 11 capoversi.

1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei tolto: risparmiatori e alla stabilita' del sistema bancario aggiunto: depositanti e alla capacita' dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei depositi protetti:

a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi tolto: non presentino caratteristiche aggiunto: presentino caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e tali da comportare una ripartizione tolto: squilibrata aggiunto: equilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario;

tolto: b) coordina l'attivita' dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi bancarie e con l'attivita' di vigilanza aggiunto: se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), verifica che il sistema di garanzia sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;

tolto: c) disciplina le modalita' di rimborso, anche con riferimento ai casi di cointestazione;

tolto: d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle banche dai sistemi stessiaggiunto: b) vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi della presente sezione; a tal fine si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 51, comma 1, 52 e 53-bis, comma 1, lettere a), b) e c), nonche', al fine di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti alla Banca d'Italia, l'articolo 54, comma 1;

tolto: eaggiunto: c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali aggiunto: italiane di banche extracomunitarie tolto: autorizzate in Italia sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italianitolto: ;

tolto: f) disciplina la pubblicita' che le banche sono tenute ad attuare per informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e sull'inclusione nella garanzia medesima delle singole tipologie di crediti aggiunto: ai sensi di quanto previsto all'articolo 96, comma 3;

tolto: g) disciplinaaggiunto: d) le procedure di coordinamento con le autorita' tolto: competenti degli altri aggiunto: degli Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: h) emanaaggiunto: e) congiuntamente alle autorita' degli Stati membri interessati, approva l'istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi;

aggiunto: f) informa senza indugio i sistemi di garanzia se rileva che una banca aderente presenta criticita' tali da poter determinare l'attivazione del sistema;

aggiunto: g) puo' emanare disposizioni attuative delle norme contenute nella presente tolto: sezione aggiunto: Sezione. 2. I sistemi di garanzia informano tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sul piano delle attivita' predisposto per l'anno in corso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art96ter · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari