Art. 96 — Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia

Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30. I sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. Le succursali di banche ((di Stato terzo)) autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalita' sono fornite dalle banche aderenti in conformita' di quanto previsto dalla presente Sezione. La pubblicita' e le comunicazioni che le banche sono tenute a effettuare per informare i clienti sulla garanzia dei depositanti sono disciplinate ai sensi del Titolo VI.

Testo vigente dal 9 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2018 al 9 gennaio 2026. 1 parola tolta, 3 parole aggiunte.

… tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. Le succursali di banche tolto: extracomunitarie aggiunto: di Stato terzo autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art96 · fonte del testo

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