Art. 54 — Vigilanza ispettiva

La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali ((...)) e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita' competenti di uno Stato ((dell'Unione europea)) che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalita' delle verifiche. Le autorita' competenti di uno Stato ((dell'Unione europea)), dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorita' competenti di uno Stato ((dell'Unione europea)) lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalita' delle verifiche. A condizione di reciprocita', la Banca d'Italia puo' concordare con le autorita' competenti degli Stati terzi modalita' per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori. La Banca d'Italia da' notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.

Testo vigente dal 30 novembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 30 novembre 2021. 6 parole tolte, 6 parole aggiunte.

La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali tolto: essenziali o importantiaggiunto: ... e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita' competenti di uno Stato tolto: comunitario aggiunto: dell'Unione europea che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalita' delle verifiche. Le autorita' competenti di uno Stato tolto: comunitario aggiunto: dell'Unione europea, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse … della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorita' competenti di uno Stato tolto: comunitario aggiunto: dell'Unione europea lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art54 · fonte del testo

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