Art. 87 — Opposizioni allo stato passivo

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Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'art. 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice istruttore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in piu' sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice istruttore. Il giudice istruttore fissa con decreto l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte opponente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti. L'opponente deve costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, altrimenti l'opposizione si reputa abbandonata. Il giudice istruttore provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione, che rimette al collegio perche' siano definite con un'unica sentenza. Tuttavia, quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono una piu' lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza, con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori chirografari previsto dall'art. 86, comma 6; l'elenco non viene messo a disposizione.

Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 16 novembre 2015

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 87, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9452/2025

    11 aprile 2025

    Nell'ambito della procedura della liquidazione coatta amministrativa, la costituzione dell'opponente si realizza secondo una scissione articolata in due adempimenti, di cui il primo - il deposito del ricorso - determina l'introduzione del giudizio a contraddittorio differito, mentre l'altro - il deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza notificato - perfeziona e completa la costituzione, consentendo al tribunale adito di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e la sussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente, di talché l'omesso deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza notificata ai commissari determina l'improcedibilità del ricorso, in applicazione analogica dell'art. 348 c.p.c., non risultando ammissibile neppure la sanatoria del vizio in conseguenza dell'avvenuta costituzione della controparte nel termine assegnato, atteso che la sanzione dell'improcedibilità è diretta a colpire l'inattività della parte e a garantire il giusto processo e la sua ragionevole durata.

    Art. 87 · Art. 348 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 28 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875/2025

    3 aprile 2025

    (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto applicabile il suesposto principio nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa bancaria, non ostandovi il disposto dell'art. 87 TUB, nel testo anteriore alla modifica del d.lgs. n. 181 del 2015, in quanto corrispondente al previgente art. 98 l.fall. e trattandosi di adempimento facilmente eseguibile dall'opponente e giustificato dalle esigenze di celerità e chiarezza).

    Art. 87 · Art. 98 fallimento · Art. 165 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 19 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

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