Art. 840-undecies c.p.c. — Impugnazione del decreto

[1]Contro il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, puo' essere proposta opposizione con ricorso depositato presso ((il tribunale)). 178

[2]Il ricorso puo' essere proposto dal resistente, dal rappresentante comune degli aderenti e dagli avvocati di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Gli avvocati di cui al periodo precedente possono proporre motivi di opposizione relativi esclusivamente ai compensi e alle spese liquidati con il decreto impugnato.

[3]Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, fatta salva la facolta' del tribunale di disporre diversamente su istanza di parte in presenza di gravi e fondati motivi. Esso deve contenere:

  • a)l'indicazione del tribunale competente;
  • b)le generalita' del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito ((o il suo indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale)); 178
  • c)l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni.

[4]Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non puo' far parte del collegio.

[5]Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.

[6]L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalita' per questa previste.

[7]Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile.

[8]Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato.

[9]L'aderente puo' proporre azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto sia divenuto definitivo nei suoi confronti.

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 aprile 2019, n. 31

159

La L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore".

160

La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entravano in vigore il 19/10/2020. La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/11/2020.

L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149

163

- La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021. - L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 7, comma 1, della L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.

162

La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 2020 al 26 novembre 2024. 3 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

Contro il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, puo' essere proposta opposizione con ricorso depositato presso tolto: la cancelleria del aggiunto: il tribunale.

b) le generalita' del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito aggiunto: o il suo indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art840undecies · fonte del testo

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