Art. 69 — Collaborazione tra autorità e obblighi informativi

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(( La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorita' di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento, nonche' la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorita' in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Paesi. )) (( Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza consolidata anche:

  • a)sulle societa' finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;
  • b)sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a);
  • c)sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b). La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilita' del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche', in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorita' monetarie. ))

Testo in vigore dal 25 febbraio 2007 al 13 gennaio 2011

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Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1993 al 25 febbraio 2007. 2 parole tolte, 143 parole aggiunte in 4 capoversi.

La Banca d'Italia tolto: puo' concordare aggiunto: definisce, anche sulla base di accordi con le autorita' di vigilanza di altri Stati comunitariaggiunto: , forme di collaborazione aggiunto: e di coordinamento, nonche' la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorita' in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Paesiaggiunto: . Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza consolidata anche:

aggiunto: a) sulle societa' finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;

aggiunto: b) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a);

aggiunto: c) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b). La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilita' del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche', in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorita' monetarie.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art69 · fonte del testo

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