Art. 105-bis — Cooperazione tra autorità

La Banca d'Italia informa l'ABE e consulta le altre autorita' competenti prima di applicare una misura di intervento precoce o disporre l'amministrazione straordinaria nei confronti:

  • a)della capogruppo italiana di un gruppo bancario operante in altro Stato dell'Unione europea attraverso una banca controllata o una succursale significativa;
  • b)di una banca italiana soggetta a vigilanza consolidata dell'autorita' competente di un altro Stato dell'Unione europea;
  • b-bis)((di una delle societa' italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2)). La Banca d'Italia, se consultata sull'adozione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria da parte dell'autorita' competente per la vigilanza di una banca dell'Unione europea appartenente a un gruppo bancario, comunica le proprie valutazioni entro tre giorni dalla richiesta di consultazione. Le decisioni di cui al comma 1 sono adottate dalla Banca d'Italia tenendo conto degli impatti sulle entita' del gruppo insediate in altri Stati dell'Unione europea, secondo quanto emerga dalle procedure di cooperazione di cui al presente articolo, e sono notificate alla capogruppo, alle altre autorita' competenti e all'ABE. L'applicazione coordinata delle misure di intervento precoce o la nomina dei medesimi commissari straordinari per le societa' del gruppo operanti in diversi Stati dell'Unione europea e' disposta dalla Banca d'Italia congiuntamente con le altre autorita' competenti. Qualora l'accordo sul provvedimento congiunto non sia raggiunto entro cinque giorni dalla proposta dell'autorita' competente, la Banca d'Italia puo' adottare le decisioni di propria competenza, salvo che il caso non sia rinviato all'ABE ai sensi del comma 5. La Banca d'Italia puo', nei casi previsti dal diritto dell'Unione, richiedere l'assistenza dell'ABE o rinviare all'ABE le decisioni di cui al presente articolo. Qualora una decisione sia stata rinviata all'ABE nel previsto termine di tre giorni per la consultazione o di cinque giorni per l'accordo fra le autorita', la Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.

Testo vigente dal 9 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 2021 al 9 gennaio 2026. 2 parole tolte, 7 parole aggiunte.

b-bis) di una delle societa' tolto: indicate all'articolo aggiunto: italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2. La Banca d'Italia, se consultata sull'adozione di una misura di intervento precoce …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art105bis · fonte del testo

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