Art. 69.2 — Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea

[1]((Fuori dai casi previsti negli articoli 60, comma 2 e 60-bis, comma 3-bis, le societa' di partecipazione finanziaria e le societa' di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in Italia, che controllino societa' bancarie e finanziarie soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' di vigilanza degli altri Stati dell'Unione europea, presentano istanza di autorizzazione.)) L'autorizzazione e' rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente all'autorita' competente all'esercizio della vigilanza su base consolidata. ((Le societa' di partecipazione finanziaria e le societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma.)) Qualora entro due mesi non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del presente comma, la questione e' rinviata all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. ((Si applicano gli articoli 60-bis, 60-ter, 61, 61-bis, comma 1, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69.)) A tal fine la Banca d'Italia collabora con l'autorita' di vigilanza su base consolidata e adotta, congiuntamente con essa, i provvedimenti indicati agli articoli 60-bis, commi 3 e 5, ((60-ter)) e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo. Le societa' indicate nel comma 1 sono iscritte in una sezione dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia. Alle societa' di partecipazione finanziaria e alle societa' di partecipazione finanziaria mista indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al Titolo III, Capo I.

[2]97

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182

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Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa."

Testo vigente dal 9 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 2021 al 9 gennaio 2026. 6 parole tolte, 47 parole aggiunte.

Fuori dai casi previsti tolto: nell'articolo aggiunto: negli articoli 60, comma 2tolto: , aggiunto: e 60-bis, comma 3-bis, le societa' di partecipazione finanziaria e le societa' di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in Italia, che controllino societa' bancarietolto: , finanziarie e strumentali aggiunto: e finanziarie soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' di vigilanza degli … e' rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente all'autorita' competente all'esercizio della vigilanza su base consolidata. aggiunto: Le societa' di partecipazione finanziaria e le societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma. Qualora entro due mesi non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del … di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. Si applicano gli articoli 60-bis, tolto: 61, aggiunto: 60-ter, 61, 61-bis, comma 1, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69. A tal fine la Banca d'Italia … adotta, congiuntamente con essa, i provvedimenti indicati agli articoli 60-bis, commi 3 e 5, aggiunto: 60-ter e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo. Le societa' indicate nel comma 1 sono iscritte in una sezione dell'albo tenuto dalla Banca d'Italiatolto: . 4. Alle societa' di partecipazione finanziaria e alle societa' di partecipazione finanziaria mista indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al Titolo III, Capo I.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182

    Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art692 · fonte del testo

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