Art. 99 — Liquidazione coatta amministrativa

Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo ((italiana)) si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo ((italiana)), oltre che nei casi previsti dall'art. 80, puo' essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attivita' prevista dall'art. 61, comma 4, siano di eccezionale gravita'. I commissari liquidatori depositano annualmente presso l'ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre societa' del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione e' accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia puo' prescrivere speciali forme di pubblicita' per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e 6. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza nei confronti di altre societa' del gruppo. L'azione puo' essere esperita per gli atti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al comma 1, lettera d), e al comma 2, dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori. 93 96 104 ((5-bis. I commi 1, 2, 3, e 5 si applicano anche alle societa' italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle societa' da esse controllate e, nel caso delle societa' indicate all'articolo 69.2, alle altre societa' soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.))

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147

93

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, ha disposto (con l'art. 369, comma 4) che la presente modifica si applica "alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118

96

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 5 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36

104

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 5 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

Testo vigente dal 30 novembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 2021 al 30 novembre 2021. 1 parola tolta, 63 parole aggiunte.

Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo aggiunto: italiana si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo aggiunto: italiana, oltre che nei casi previsti dall'art. 80, puo' essere disposta quando le inadempienze … l'avvenuto deposito della relazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e 6. tolto: 5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione … 2, dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anterioriaggiunto: . 5-bis. I commi 1, 2, 3, e 5 si applicano anche alle societa' italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle societa' da esse controllate e, nel caso delle societa' indicate all'articolo 69.2, alle altre societa' soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art99 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari