Art. 69-octiesdecies — Presupposti

La Banca d'Italia puo' disporre le seguenti misure nei confronti di una banca, una capogruppo italiana di un gruppo bancario o una delle societa' ((indicate agli articoli 69.1 e 69.2)):

  • a)le misure di cui all'articolo 69-noviesdecies, quando risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo;
  • b)la rimozione degli esponenti di cui all'articolo 69-vicies-semel, quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nella lettera a) o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione. Le misure adottate ai sensi della presente Sezione sono comunicate al Comitato di Risoluzione Unico, quando riguardano i soggetti indicati all'articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b) e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014.

Testo vigente dal 9 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 2021 al 9 gennaio 2026. 1 parola tolta, 5 parole aggiunte in 2 capoversi.

La Banca d'Italia puo' disporre le seguenti misure nei confronti di una banca, una capogruppo italiana di un gruppo bancario o una delle societa' indicate tolto: all'articolo aggiunto: agli articoli 69.1 e 69.2:

… o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nellatolto: ... lettera a) o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano sufficienti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art69octiesdecies · fonte del testo

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