Art. 159 — Regioni a statuto speciale
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Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni gia' emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonche' dagli articoli 15, 16, 26 e 47. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)). Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva ((2013/36/UE,)) provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti.
Testo in vigore dal 27 giugno 2015 al 13 dicembre 2016
