Le trasformazioni di banche popolari in societa' per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino societa' per azioni, le relative modifiche statutarie nonche' le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate:
a)in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purche' all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
b)in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter. Si applicano gli articoli 56 e 57.
Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1993 al 26 marzo 2015. 79 parole tolte, 87 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza leaggiunto: Le trasformazioni di banche popolari in societa' per azionitolto: ovvero le fusioni alle quali prendonoaggiunto: o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino societa' per azionitolto: . Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei sociaggiunto: , le relative modifiche statutarie nonche' le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate:
aggiunto: a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purche' all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
aggiunto: b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter. Si applicanotolto: l'art. 56, comma 2, e l'art. 57, commi 2, 3 e 4aggiunto: gli articoli 56 e 57.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art31 · fonte del testo
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