Art. 31 — Trasformazioni e fusioni

Le trasformazioni di banche popolari in societa' per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino societa' per azioni, le relative modifiche statutarie nonche' le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate:

  • a)in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purche' all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
  • b)in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter. Si applicano gli articoli 56 e 57.

Testo vigente dal 26 marzo 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 marzo 2015

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1993 al 26 marzo 2015. 79 parole tolte, 87 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: La Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza leaggiunto: Le trasformazioni di banche popolari in societa' per azioni tolto: ovvero le fusioni alle quali prendono aggiunto: o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino societa' per azionitolto: . Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei sociaggiunto: , le relative modifiche statutarie nonche' le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate:

aggiunto: a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purche' all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;

aggiunto: b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter. Si applicano tolto: l'art. 56, comma 2, e l'art. 57, commi 2, 3 e 4 aggiunto: gli articoli 56 e 57.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art31 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari