Art. 53 — Vigilanza regolamentare

La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

  • a)l'adeguatezza patrimoniale;
  • b)il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
  • c)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 208));
  • d)il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
  • d-bis)l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d). COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
  • a)le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalita' di accertamento;
  • b)sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un altro Stato dell'Unione europea, la decisione e' di competenza della medesima autorita', qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia, e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. Le societa' o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui a1 comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalita' di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilita' sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonche' dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia puo' stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attivita' di rischio. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione. La Banca d'Italia disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Possono inoltre prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge. E' nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera d), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori piu' prossimi alla pattuizione originaria.

Testo vigente dal 9 gennaio 2026

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1993

1993oggi
  1. 9 gennaio 2026 — oggiin vigoreper 10 mesi
  2. 30 novembre 2021 — 9 gennaio 2026per 4 anni
  3. 27 giugno 2015 — 30 novembre 2021per 6 anni
  4. 23 agosto 2012 — 27 giugno 2015per 3 anni
  5. 17 gennaio 2012 — 23 agosto 2012per 7 mesi
  6. 13 gennaio 2011 — 17 gennaio 2012per un anno
  7. 25 febbraio 2007 — 13 gennaio 2011per 4 anni
  8. 25 gennaio 2007 — 25 febbraio 2007per un mese
  9. 12 gennaio 2006 — 25 gennaio 2007per un anno
  10. 29 febbraio 2004 — 12 gennaio 2006per un anno
  11. 30 settembre 1993 — 29 febbraio 2004testo originarioper 10 anni

Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 2021 al 9 gennaio 2026. 3 parole tolte, 10 parole aggiunte.

c) tolto: le partecipazioni detenibili aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 208;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art53 · fonte del testo

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