Art. 158 — Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare
Articolo abrogato dal d.lgs 23 luglio 1996, n. 415.
Abrogato dal 1 settembre 1996
Articolo abrogato dal d.lgs 23 luglio 1996, n. 415.
Abrogato dal 1 settembre 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1993 al 1 settembre 1996. 159 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Alle banche comunitarie e alle societa' finanziarie indicate nell'art. 18, che esercitano nel territorio della Repubblica attivita' di intermediazione mobiliare, si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarita' delle negoziazioni di valori mobiliari nonche' quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1. La CONSOB e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e con le procedure prescritte dalla legge n. 1 del 1991, stabiliscono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1. Con le modalita' previste dal comma 2, la CONSOB e la Banca d'Italia possono concedere ai soggetti indicati nel comma 1 deroghe all'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo ovvero stabilire modalita' particolari di adempimento; tali interventi devono essere giustificati dall'esistenza di obblighi equivalenti nell'ordinamento di appartenenza oppure dalla particolare struttura soggettiva od operativa degli stessi soggetti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art158 · fonte del testo
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