Art. 47 — Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici

((Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purche' essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attivita' che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.)) ((L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalita' idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attivita' svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilita'. I contratti determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti alla banche.)) 13 ((I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale e' attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione e' tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342

13

Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che la stipulazione dei contratti, prevista dall'articolo 47, comma 2 deve avvenire entro il 1 luglio 2000.

Testo vigente dal 19 ottobre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1993 al 19 ottobre 1999. 90 parole tolte, 36 parole aggiunte.

Tutte le banche possono erogare finanziamenti tolto: assistiti da agevolazioni previste dalle leggi vigenti aggiunto: o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purche' essi siano regolati da tolto: convenzione aggiunto: contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attivita' che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle tolto: rela- tive aggiunto: relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura. tolto: La scelta delle banche con cui stipulare le convenzioni deve essere effettuata dall'amministrazione pubblica competente sulla base di criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti aggiunto: e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da tolto: convenzioni stipulate, sentita la Banca d'Italia, aggiunto: contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte tolto: sulla base di criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio. Le convenzioniaggiunto: . I contratti indicano criteri e modalita' idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attivita' svolta per proprio conto dalle banche; a tal finetolto: , possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilita'. tolto: Le convenzioni aggiunto: I contratti determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti tolto: alle banche. Le convenzioni indicate aggiunto: alla banche. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale e' attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione e' tenuta a stipulare a sua volta tolto: convenzioni aggiunto: contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. tolto: Queste ultime convenzioni sono approvate aggiunto: Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342

    Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che la stipulazione dei contratti, prevista dall'articolo 47, comma 2 deve avvenire entro il 1 luglio 2000.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art47 · fonte del testo

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