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I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa e' resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacita' di accedere al credito. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Testo in vigore dal 19 settembre 2010 al 10 gennaio 2026

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 125, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 2005 al 19 settembre 2010. 151 parole tolte, 198 parole aggiunte.

tolto: Le norme dettate dall'art. 1525 del codice civile si applicano anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito. Le facolta' di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalita' spettano unicamente al consumatore senza possibilita' di patto contrario. Se il consumatore esercita la facolta' di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalita' stabilite dal CICRaggiunto: I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa e' resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di tolto: cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore puo' sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 aggiunto: errore rettificano prontamente i dati errati. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacita' di accedere al credito. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art125 · fonte del testo

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