Art. 114-quinquies — Autorizzazione e operatività transfrontaliera

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 maggio 2012 al 27 giugno 2015. Leggi il testo vigente →

La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • a)sia adottata la forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
  • b)la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
  • c)il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
  • d)venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
  • e)i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
  • f)non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta elettronica soggetti che esercitino anche altre attivita' imprenditoriali quando:
  • a)ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali;
  • b)per l'attivita' di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attivita' accessorie e strumentali sia costituito un unico patrimonio destinato con le modalita' e agli effetti stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies;
  • c)siano individuati uno o piu' soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilita' e professionalita'. Se lo svolgimento delle attivita' imprenditoriali di cui al comma 4 rischia di danneggiare la solidita' finanziaria dell'istituto di moneta elettronica o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia puo' imporre la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta elettronica. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:
  • a)in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;
  • b)in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, possono operare nel territorio della Repubblica anche senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente dello Stato di appartenenza. L'emissione di moneta elettronica da parte di un istituto di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario e' subordinata all'apertura di una succursale in Italia autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo in presenza di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed f). L'autorizzazione e' rilasciata, sentito il Ministero degli affari esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocita'. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

Testo in vigore dal 13 maggio 2012 al 27 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 13 maggio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 2002 al 13 maggio 2012. 169 parole tolte, 482 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: (Deroghe).La Banca d'Italia tolto: puo' esentare gli stituti aggiunto: autorizza gli istituti di moneta elettronica tolto: dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono una o piu' delle aggiunto: quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) tolto: l'importo complessivo della moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica non e' superiore all'ammontare massimo stabilito aggiunto: sia adottata la forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;

aggiunto: b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

aggiunto: c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia tolto: in conformita' alla disciplina comunitaria;

tolto: b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica e' accettata in pagamento esclusivamente da soggetti controllati dall'istituto, che svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti l'istituto emittente e da altri soggetti controllati dal medesimo controllanteaggiunto: d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

aggiunto: e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;

aggiunto: f) non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta elettronica soggetti che esercitino anche altre attivita' imprenditoriali quando:

aggiunto: a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: c) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica e' accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese, individuate in base alla loro ubicazione o al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con l'istituto. Ai fini dell'esenzione prevista dal comma 1, gli accordi contrattuali devono prevedere un limite massimo al valore nominale della moneta elettronicaa disposizione di ciascun cliente non superiore all'importo stabilitoaggiunto: b) per l'attivita' di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attivita' accessorie e strumentali sia costituito un unico patrimonio destinato con le modalita' e agli effetti stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies;

aggiunto: c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilita' e professionalita'. Se lo svolgimento delle attivita' imprenditoriali di cui al comma 4 rischia di danneggiare la solidita' finanziaria dell'istituto di moneta elettronica o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia puo' imporre la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta elettronica. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:

aggiunto: a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia tolto: in conformita' alla disciplina comunitariaaggiunto: ;

aggiunto: b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli istituti di moneta elettronica tolto: esentati aggiunto: con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, possono operare nel territorio della Repubblica anche senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente dello Stato di appartenenza. L'emissione di moneta elettronica da parte di un istituto di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario e' subordinata all'apertura di una succursale in Italia autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del tolto: comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento aggiunto: presente articolo in presenza di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed f). L'autorizzazione e' rilasciata, sentito il Ministero degli affari esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocita'. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art114quinquies · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari