Art. 114-quinquies — Autorizzazione e operatività transfrontaliera

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(( (Deroghe). La Banca d'Italia puo' esentare gli stituti di moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono una o piu' delle seguenti condizioni:

  • a)l'importo complessivo della moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica non e' superiore all'ammontare massimo stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alla disciplina comunitaria;
  • b)la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica e' accettata in pagamento esclusivamente da soggetti controllati dall'istituto, che svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti l'istituto emittente e da altri soggetti controllati dal medesimo controllante;
  • c)la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica e' accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese, individuate in base alla loro ubicazione o al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con l'istituto. Ai fini dell'esenzione prevista dal comma 1, gli accordi contrattuali devono prevedere un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica a disposizione di ciascun cliente non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alla disciplina comunitaria. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento)).

Testo in vigore dal 10 aprile 2002 al 13 maggio 2012

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