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Chiunque, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, partecipa al capitale di un intermediario finanziario in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d'Italia ne da' comunicazione all'intermediario finanziario nonche' all'UIC ovvero, se e' iscritto nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal socio. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel comma 1. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione e' impugnabile, a norma dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 29 febbraio 2004

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art110 · fonte del testo

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