In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o societa' di persone o societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o societa' cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

  • a)siano di ammontare non superiore a euro ((75.000,00)) e non siano assistiti da garanzie reali; 86
  • b)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234));
  • c)siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. ((1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a societa' a responsabilita' limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00)) L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
  • a)forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa;
  • b)capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;
  • c)requisiti di onorabilita' dei soci di controllo o rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
  • d)oggetto sociale limitato alle sole attivita' di cui al comma 1, nonche' alle attivita' accessorie e strumentali;
  • e)presentazione di un programma di attivita'. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita' economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. Nel caso di esercizio dell'attivita' di cui al comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonche' dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:
  • a)requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti ((, prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni));
  • b)limiti oggettivi, riferiti al volume delle attivita', alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3 ((, escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale));
  • c)le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;
  • d)le informazioni da fornire alla clientela. L'utilizzo del sostantivo microcredito e' subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3. 38
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218

38

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.L. 8 aprile 2020, n. 23

86

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 13, comma 9) che "All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro 25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 40.000,00"."

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1993

1993oggi
  1. 1 gennaio 2022 — oggiin vigoreper 5 anni
  2. 9 aprile 2020 — 1 gennaio 2022per un anno
  3. 17 marzo 2020 — 9 aprile 2020per 23 giorni
  4. 17 ottobre 2012 — 17 marzo 2020per 7 anni
  5. 18 dicembre 2010 — 17 ottobre 2012per un anno
  6. 19 settembre 2010 — 18 dicembre 2010per 3 mesi
  7. 29 febbraio 2004 — 19 settembre 2010per 7 anni
  8. 19 ottobre 1999 — 29 febbraio 2004per 4 anni
  9. 1 luglio 1998 — 19 ottobre 1999per un anno
  10. 1 settembre 1996 — 1 luglio 1998per un anno
  11. 30 settembre 1993 — 1 settembre 1996testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 2020 al 1 gennaio 2022. 16 parole tolte, 77 parole aggiunte in 5 capoversi.

a) siano di ammontare non superiore a euro tolto: 40 aggiunto: 75.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;

b) tolto: siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro aggiunto: LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234;

c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. aggiunto: 1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a societa' a responsabilita' limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00 L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamentiaggiunto: , prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;

b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attivita', alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3aggiunto: , escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art111 · fonte del testo

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