Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Disposizioni varie (articolo 58 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
[2]1. Gli oneri da cui e' gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari. 2. Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro. Le donazioni a favore di nascituri si considerano sottoposte a condizione sospensiva. 3. Se nell'atto di donazione e' prevista la sostituzione di cui all'articolo 692 del codice civile si applicano le disposizioni dell'articolo 128. 4. Il rimborso dell'imposta pagata spetta anche nei casi di cui all'articolo 125, comma 1, lettera b). 5. Le disposizioni di questo titolo si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti di liberalita' tra vivi diversi dalla donazione.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
