Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese (articolo 16, commi 10-bis e 10-ter, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) 1. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresi' responsabili ai sensi dell'articolo 58, commi 1 e 5. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 3, lettera c), ((della parte I)) della tariffa, di cui all'allegato 3, al presente testo unico. 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 1.
Testo vigente dal 20 dicembre 2025
