Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1959 al 26 settembre 1962. Leggi il testo vigente →

(Art. 9 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 Art. 3 L. 15 febbraio 1952, n. 80). Gli assegni familiari previsti per i genitori, compresi quelli naturali, sono corrisposti qualora si verifichino le condizioni seguenti:

  • a)i genitori abbiano superato l'eta' di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ovvero siano riconosciuti invalidi permanentemente ai lavoro ai sensi dell'art. 19;
  • b)((i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili nel caso di un solo genitore o a lire 15.000 mensili nel caso di due genitori)).
  • c)il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera continuativa e in misura sufficiente;
  • d)per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia in dipendenza dell'occupazione del coniuge. Se piu' figli concorrono al mantenimento dei genitori gli assegni familiari spettano ad uno solo dei figli e, in caso di disaccordo fra essi, al maggiore di eta'.

Testo in vigore dal 1 marzo 1959 al 26 settembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1959

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1955 al 1 marzo 1959. 17 parole tolte, 9 parole aggiunte.

b) i genitori non abbiano, per tolto: retribuzioni in dipendenza della loro occupazione o per redditi di altra aggiunto: redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a tolto: L. 7. aggiunto: lire 10.000 mensili nel caso di un solo genitoretolto: , e a L. 12. aggiunto: o a lire 15.000 mensili nel caso di due genitoritolto: ;aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art7 · fonte del testo

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