Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 1955 al 1 marzo 1959. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 9 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 Art. 3 L. 15 febbraio 1952, n. 80).

[2]Gli assegni familiari previsti per i genitori, compresi quelli naturali, sono corrisposti qualora si verifichino le condizioni seguenti:

  • a)i genitori abbiano superato l'eta' di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ovvero siano riconosciuti invalidi permanentemente ai lavoro ai sensi dell'art. 19;
  • b)i genitori non abbiano, per retribuzioni in dipendenza della loro occupazione o per redditi di altra natura, proventi superiori nel complesso a L. 7.000 mensili nel caso di un solo genitore, e a L. 12.000 mensili nel caso di due genitori;
  • c)il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera continuativa e in misura sufficiente;
  • d)per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia in dipendenza dell'occupazione del coniuge. Se piu' figli concorrono al mantenimento dei genitori gli assegni familiari spettano ad uno solo dei figli e, in caso di disaccordo fra essi, al maggiore di eta'.

Testo in vigore dal 7 settembre 1955 al 1 marzo 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art7 · fonte del testo

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