(Art. 4 L. 22 aprile 1953, n. 391). ((I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 30.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 54.000 mensili per i due genitori)). 20

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 gennaio 1959, n. 26

6

La L. 25 gennaio 1959, n. 26 ha disposto (con l'art. 2) che la presente modifica decorre dal dal 1 gennaio 1958.

L. 12 agosto 1962, n. 1338

10

con decorrenza dal 1 luglio 1962

La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che le presenti modifiche abbiano effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962.

D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488

18

Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 36) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 maggio 1968.

L. 30 aprile 1969, n. 153

20

La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 43) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1969.

Testo vigente dal 1 maggio 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1969

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1968 al 1 maggio 1969. 6 parole tolte, 5 parole aggiunte.

(Art. 4 L. 22 aprile 1953, n. 391). I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei tolto: con fronti aggiunto: confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire tolto: 26,950 aggiunto: 30.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire tolto: 47.300 aggiunto: 54.000 mensili per i due genitori.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 aprile 1969, n. 153

    La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 43) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1969.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art9 · fonte del testo

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