(Art. 7 L. 6 agosto 1940, n. 1278). ((Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico: gli oneri e le spese speciali di essa; la quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, sulla base dei costi effettivi della gestione, ivi compresa la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520; un contributo, determinato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro,sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, da versarsi al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per essere destinato all'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), all'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), ad Enti giuridicamente riconosciuti che, senza scopi di lucro, perseguano a norma di statuto finalita' di formazione professionale dei lavoratori, nonche' ad Enti a carattere nazionale, anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguano, senza scopo di lucro, le medesime finalita' e abbiano l'idoneita' tecnica e organizzativa necessaria. Tale idoneita' e' accertata dall'Ispettorato del lavoro)). Sulle attivita' nette di ciascun esercizio della gestione, una quota percentuale, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato predetto, e destinata a un fondo di riserva per far fronte ad eventuali passivita' della gestione negli esercizi futuri. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 FEBBRAIO 1967, N. 36)). I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati e su di essi l'Istituto accreditera' alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in misura pari al reddito dei suoi investimenti.

Testo vigente dal 12 marzo 1967

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Che cosa è cambiato dal 12 marzo 1967

Confronto con la versione in vigore dal 19 ottobre 1961 al 12 marzo 1967. 59 parole tolte, 111 parole aggiunte.

(Art. 7 L. 6 agosto 1940, n. 1278). Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno caricoaggiunto: : gli oneri e le spese speciali di essatolto: , unaaggiunto: ; la quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione tolto: dell'istituto aggiunto: dell'Istituto, su conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, aggiunto: sulla base dei costi effettivi della gestione, ivi compresa la contribuzione dovuta per il funzionamento tolto: dell'ispettorato aggiunto: dell'Ispettorato del lavoro a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520tolto: , nonche' i contributi, da determinarsiaggiunto: ; un contributo, determinato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro,sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, tolto: a favore dell'istituto aggiunto: da versarsi al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per essere destinato all'Istituto nazionale per l'addestramento tolto: ed aggiunto: e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (tolto: I.N.A.P.L.I.), dell'Enteaggiunto: INAPLI), all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (tolto: E.N.A.L.C.) e dell'Istituto nazionale per la istruzioneaggiunto: ENALC), all'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (tolto: I.N.I.A.S.A.).aggiunto: INIASA), ad Enti giuridicamente riconosciuti che, senza scopi di lucro, perseguano a norma di statuto finalita' di formazione professionale dei lavoratori, nonche' ad Enti a carattere nazionale, anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguano, senza scopo di lucro, le medesime finalita' e abbiano l'idoneita' tecnica e organizzativa necessaria. Tale idoneita' e' accertata dall'Ispettorato del lavoro. Sulle attivita' nette di ciascun esercizio della gestione, una quota percentuale, da determinarsi … fondo di riserva per far fronte ad eventuali passivita' della gestione negli esercizi futuri. tolto: Le attivita' residue di ciascun esercizio sono destinate agli scopi di cui all'articolo 53 nei limiti che saranno fissati in base all'articolo 51 aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 12 FEBBRAIO 1967, N. 36. I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art50 · fonte del testo

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