Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1959 al 26 settembre 1962. Leggi il testo vigente →

(Art. 12 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 Art. 1 L. 27 gennaio 1949, n. 15). Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per il coniuge si considerano come capi famiglia:

  • a)((il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili. Non sono considerate, ai fini predetti, le pensioni di guerra)).
  • b)la moglie nei confronti del marito a carico invalido permanentemente al lavoro ai sensi dell'art. 19.

Testo in vigore dal 1 marzo 1959 al 26 settembre 1962

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 105/1980

    Ha colpito questo articolo
    7 luglio 1980

    La necessità, ritenuta dal legislatore, di un fatto limitativo della capacità di lavoro del marito (quale l'invalidità) per superare la presunzione di estraneità della donna al mantenimento della famiglia e, quindi, del coniuge, si ricollega ad una concezione della organizzazione domestica in contrasto con il principio di parità dei coniugi, direttamente enucleabile dagli artt. 3 e 29 Cost.. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. - l'art. 6 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari spettanti per il coniuge a carico possano essere corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore. - V. S. n. 6/1980.

    Art. 3 Testo unico gli assegni familiari · Art. 6 Testo unico gli assegni familiari · Art. 2 Miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 7/1981

    Questione infondata
    28 gennaio 1981

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 107/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 37 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1959

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1955 al 1 marzo 1959. 33 parole tolte, 15 parole aggiunte.

a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non tolto: presti lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con una retribuzione complessiva mensile superiore a lire 10.000 o non abbia redditi di altra natura per un ammontare superiore a L. 60.000 annue aggiunto: abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili. Non sono considerateaggiunto: , ai fini predettiaggiunto: , le pensioni di guerratolto: ;aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art6 · fonte del testo

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