Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1962 al 7 aprile 1965. Leggi il testo vigente →

(Art. 12 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 Art. 1 L. 27 gennaio 1949, n. 15). Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per il coniuge si considerano come capi famiglia: ((a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 13.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra)); 10

  • b)la moglie nei confronti del marito a carico invalido permanentemente al lavoro ai sensi dell'art. 19.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 agosto 1962, n. 1338

10

con decorrenza dal 1 luglio 1962

La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che le presenti modifiche abbiano effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962.

Testo in vigore dal 26 settembre 1962 al 7 aprile 1965

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 7/1981

    Questione infondata
    28 gennaio 1981

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 107/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 37 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 settembre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1959 al 26 settembre 1962. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire tolto: 10 aggiunto: 13.000 mensili. Non sono consideratetolto: , ai fini predettitolto: , le pensioni di guerratolto: .aggiunto: ;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 agosto 1962, n. 1338

    La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che le presenti modifiche abbiano effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art6 · fonte del testo

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