(Art. 15 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048). Gli assegni sono dovuti qualunque sia il numero delle giornate prestate nei periodi fissati per la loro corresponsione. Per determinare, quando occorra, la frazione degli assegni dovuti in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate nel periodo fissato per la loro corresponsione, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello giornaliero e' di 1: 6. Per determinare l'ammontare degli assegni da corrispondersi a quindicina o a mese, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello quindicinale e mensile e' di 1 x 2, 1 x 4, rispettivamente, piu' nel primo caso un assegno giornaliero e due nel secondo. Con proporzione analoga si procedera' quando l'assegno base sia giornaliero, quindicinale o mensile. ((Restano salve le disposizioni stabilite per le singole categorie)).

Testo vigente dal 19 ottobre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961. 5 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… quando l'assegno base sia giornaliero, quindicinale o mensile. Restano salve le disposizioni stabilite per tolto: i singoli settori di produzione aggiunto: le singole categorie.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art12 · fonte del testo

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