Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 ottobre 1961 al 4 marzo 1974. Leggi il testo vigente →

(Artt. 10 e 11 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 6 L. 15 febbraio 1952, n. 80 - Art. 15 L. 19 gennaio 1955, n. 25). Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di eta' inferiore ai 14 anni compiuti per i prestatori di lavoro aventi la qualifica di operaio e di eta' inferiore ai 18 anni compiuti per gli impiegati. ((Il limite di eta' di 14 anni di cui al precedente comma e' elevato a 18 anni qualora i figli, salvo quanto e' previsto dall'articolo 10, siano a carico dei genitori e non svolgano attivita' comunque retribuita. Gli assegni sono corrisposti fino al 21° anno qualora il figlio a carico, e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequenti l'Universita')). Per i figli e le persone equiparate a carico i quali si trovino per grave infermita' fisica o mentale nella assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta'. Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1961 al 4 marzo 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961. 49 parole tolte, 34 parole aggiunte.

… eta' di 14 anni di cui al precedente comma e' elevato a 18 anni tolto: per i settori dell'industria, dell'artigianato, della lavorazione della foglia del tabacco, del commercio e delle professioni ed arti, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, qualora i figli, salvo quanto e' previsto tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 10, siano tolto: conviventi con i genitori e a loro carico aggiunto: a carico dei genitori e non svolgano attivita' comunque retribuita. tolto: In ogni caso gli aggiunto: Gli assegni sono corrisposti fino al 21° anno qualora il figlio a caricoaggiunto: , e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola tolto: professionale o media od universitaria e non presti lavoro retribuito aggiunto: media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequenti l'Universita'. Per i figli e le persone equiparate a carico i quali si trovino …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art4 · fonte del testo

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