Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono cosi' modificati: "Il limite di eta' di 14 anni di cui al precedente comma e' elevato a 18 anni qualora i figli, salvo quanto e' previsto dall'articolo 10, siano a carico dei genitori e non svolgano attivita' comunque retribuita. Gli assegni sono corrisposti fino al 21° anno qualora il figlio a carico, e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequenti l'Universita'".

Testo vigente dal 18 ottobre 1961

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-10-17;1038~art1 · fonte del testo

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