E' convertito in legge il decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia, con le seguenti modificazioni: Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - L'articolo 2 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e' sostituito dal seguente: "Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di eta' inferiore ai 18 anni compiuti. Gli assegni familiari sono corrisposti fino al 21° anno di eta', qualora il figlio o la persona equiparata a carico frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequenti l'universita' od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Per i figli e le persone equiparate che si trovino per grave infermita' fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta'. Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al 21° anno di eta', per i figli a carico che siano occupati come apprendisti""; All'articolo 5, nel primo comma: le cifre: "950" e "330", sono sostituite rispettivamente con le seguenti: "954" e "334"; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri".

Testo vigente dal 19 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-08-08;440~artunico · fonte del testo

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