Art. 1 — Istituzione e funzioni del giudice di pace
E' istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge. L'ufficio del giudice di pace e' ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario.
Testo vigente dal 27 novembre 1991
