Art. 1 — Istituzione e funzioni del giudice di pace

E' istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge. L'ufficio del giudice di pace e' ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario.

Testo vigente dal 27 novembre 1991

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 337/2002

    Questione inammissibile
    12 luglio 2002

    Manifesta inammissibilità - essendo l'impugnazione rivolta ad un intero testo di legge, con riferimento a tutte le norme sulla giurisdizione contenute in Costituzione - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'intero testo della legge 21 novembre 1991, n. 374, censurato, per violazione sia degli artt. 102, primo e secondo comma, e 106, primo e secondo comma, sia della VII disposizione transitoria e di tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione, sotto il profilo che, l'istituzione di un ufficio giudiziario formato esclusivamente da magistrati onorari, non nominati per concorso, avrebbe creato un giudice speciale.

    Art. 102 cost. · Art. 106 cost. · Art. 1 Istituzione del giudice di pace · Art. 24 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 458/1998

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1998

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47 l. 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 1 l. n. 374 del 1991 e, per conseguenza, dell'intero testo della legge medesima - sollevate con riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disp. trans. della Costituzione, agli artt. 102, commi primo e secondo, 106, commi primo e secondo, e alla VII disp. trans. Cost., e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione - in quanto le questioni stesse risultano prospettate in termini ambigui, perplessi e comunque contraddittori. red.: S. Di Palma

    Art. 25 cost. · Art. 102 cost. · Art. 106 cost. · Art. 39 Istituzione del giudice di pace

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art1 · fonte del testo

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