Art. 86 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 23, comma 1) Espulsione dello straniero condannato

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Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato puo' essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'art. 73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria procedente.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1990 al 2 marzo 1995

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 58/1995

    Ha colpito questo articolo
    24 febbraio 1995

    Contro quanto ha sostenuto, nella proposta eccezione di inammissibilità, l'Avvocatura di Stato, è da escludere che con la questione sollevata, in giudizio di rinvio, in riferimento agli artt. 3, 25, terzo comma, e 27, terzo comma, Cost., riguardo all'art. 86, primo comma, del testo unico in materia di stupefacenti emanato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui, secondo il "principio di diritto" enunciato dalla Cassazione, obbliga il giudice ad emettere, contestualmente alla sentenza, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, l'ordine di espulsione dallo Stato, eseguibile a pena espiata, precludendogli, in forza dell'art. 164, secondo comma, n. 2, cod. pen., la concessione della sospensione della pena, si sia in sostanza richiesto alla Corte di dirimere un conflitto giurisprudenziale tra due modi diversi di interpretare la norma impugnata. Il giudice 'a quò, infatti, dopo aver illustrato il "principio di diritto" enunciato dalla Cassazione, e affermato di doverne fare applicazione nel giudizio principale, manifesta il dubbio che quel principio sia contrario a determinate norme della Costituzione, con ciò formulando una questione di legittimità costituzionale. Ne' vale in contrario far richiamo alle sentenze di inammissibilità pronunciate dalla Corte , per difetto di rilevanza, nei casi, del tutto diversi, in cui i giudici 'a quibus' prospettavano più possibilità interpretative della disposizione contestata senza indicare quale di esse ritenevano di dover applicare nel giudizio di provenienza. - V. le massime precedenti, e in particolare la massima D. Riguardo alle questioni, da ultimo menzionate, proposte in modo "ancipite", v., tra le altre, S. nn. 117/1994, 51/1992, 473/1989, 472/1989, 456/1989, e O. nn. 325/1994, 227/1994, 207/1993 e 584/1988. red.: S.P.

    Art. 86 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 74 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 79 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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