Corte costituzionale

Ordinanza n. 72/1994

Altra decisione · depositata il 03/03/1994 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,

del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia

di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini

extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari

ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, promossi con le

seguenti ordinanze: 1) n. 2 ordinanze emesse il 13 maggio 1992 dal

Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sui ricorsi

proposti da Mongui Castellanos Maria Herminda e Villanueva Villanueva

Dagoberto contro il Prefetto ed il questore di Milano, iscritte ai

nn. 787 e 788 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno

1992; 2) ordinanza emessa l'8 aprile 1993 dal Tribunale

amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da De

Oliveira Vera Lucia contro il Ministero dell'Interno, iscritta al n.

584 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 41, prima sperie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Mongui Castellanos Maria

Herminda e Villanueva Villanueva Dagoberto nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'avvocato Mario Loria per Mongui Castellanos Maria Herminda

e Villanueva Villanueva Dagoberto e l'Avvocato dello Stato Stefano

Onufrio per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che alcuni cittadini extracomunitari (i colombiani Mongui

Castellanos Maria Herminda e Villanueva Villanueva Dagoberto e la

brasiliana De Oliveira Vera Lucia), espulsi dal territorio dello

Stato italiano, impugnavano i rispettivi decreti prefettizi con

ricorsi diretti, rispettivamente, al Tribunale amministrativo

regionale della Lombardia e a quello della Liguria, i quali, con

ordinanze in data 13 maggio 1992 e 8 aprile 1993, sollevavano, in

relazione agli artt. 3, 24, 25, 35 e 97 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di

asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari

e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già

presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,

nella legge 28 febbraio 1990, n. 39;

che, ad avviso dei rimettenti, sarebbe errato assimilare il

potere di espulsione attribuito al prefetto a quello conferito al

giudice penale, configurante una misura di sicurezza che

assicurerebbe al giudice il potere discrezionale di valutare il

persistere della pericolosità sociale in capo al condannato, fino al

punto di revocare il provvedimento di espulsione (come nella specie

sarebbe avvenuto), misura diversa dalla prima, in quanto

amministrativa, attribuita al prefetto dal citato decreto-legge n.

416 del 1989, convertito nella legge n. 39 del 1990, allo scopo di

espellere ob- bligatoriamente lo straniero condannato con sentenza

passata in giudicato per uno dei delitti di cui all'art. 380, commi 1

e 2, del codice di procedura penale;

che nei confronti dei ricorrenti, condannati per delitti

riguardanti il traffico di droga ai sensi della legge 22 dicembre

1975, n. 685, era stata applicata la misura di sicurezza

dell'espulsione dal territorio nazionale prevista come obbligatoria

dall'art. 81 della predetta legge n. 685 per quel tipo di reato,

successivamente revocata dal magistrato di sorveglianza previo

accertamento della cessata pericolosità sociale dei condannati; che,

secondo i rimettenti, mentre le misure di sicurezza, anche se

obbligatorie, come l'ordine di espulsione, sarebbero sempre

revocabili (una volta accertato il venir meno della pericolosità

sociale del condannato), le misure "di polizia" sarebbero automatiche

e perciò manifestamente irragionevoli, in questo caso, perché

l'aver subito una condanna, sia pure per un grave reato, non

comporterebbe necessariamente la persistenza della pericolosità

sociale del reo; e sarebbero altresì contraddittorie, perché in

contrasto con il principio costituzionale della finalità rieducativa

della pena, di cui all'art. 25 (recte: art. 27) della Costituzione;

che l'esclusione, in capo all'autorità amministrativa

competente a disporre l'espulsione, a norma dell'art. 7, comma 1, del

decreto-legge n. 416 del 1989 (convertito nella legge n. 39 del

1990), di una qualsiasi valutazione circa la necessità di essa,

sarebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza, ricavabile

dall'art. 3 della Costituzione, e di buon andamento della pubblica

amministrazione, stabilito dall'art. 97, come dimostrerebbe la

giurisprudenza costituzionale, la quale si sarebbe orientata,

ripetutamente, verso l'esclusione di sanzioni rigide e prive di

adeguatezza e proporzionalità al caso concreto, sia nel campo penale

sia in quello amministrativo (sent. n. 971 del 1988);

che, inoltre, essendosi privata la facoltà di espulsione di

adeguata ponderazione in riferimento al caso concreto, la norma si

porrebbe in contrasto insanabile con l'art. 24 della Costituzione,

sia perché verrebbe a sottrarre di ogni controllo il giudizio di

legittimità del giudice amministrativo sia perché essa rivelerebbe

una disarmonia rispetto all'art. 35 della Costituzione, impedendo

agli interessati l'esercizio di una attività lavorativa svolta sul

territorio italiano;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la inammissibilità o infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi sono stati riuniti per l'identità della

questione sollevata;

che il decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in

materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei

cittadini stranieri) convertito, con modificazioni, nella legge 12

agosto 1993, n. 296, ha integrato il testo originario dell'art. 7 del

decreto-legge n. 416 del 1989, come convertito nella citata legge n.

39 del 1990, inserendovi i commi dal 12-bis al 12-sexies;

che tali integrazioni, pur non riguardando il comma 1 dell'art.

7 citato, possono rilevare ai fini dell'interpretazione della

disposizione in esame, che si apre, significativamente, con una

clausola di salvezza ("fermo restando"), riferibile a tutte le

disposizioni già vigenti in materia di espulsione e, in particolare,

in materia di espulsione "misura di sicurezza" di competenza del

giudice;

che il problema del raccordo tra la misura giurisdizionale e la

misura amministrativa è stato affrontato e risolto, di recente,

dalla Corte di cassazione proprio con riguardo alla materia degli

stupefacenti, così come disciplinata dall'art. 86 del d.P.R. 9

ottobre 1990, n. 309, nel senso che, mentre il provvedimento di cui

ai primi due commi del citato art. 86 è di competenza dell'autorità

giudiziaria, "l'espulsione immediata" di cui al terzo comma avrebbe

natura di provvedimento amministrativo;

che le nuove disposizioni recate dal decreto-legge n. 187 del

1993, convertito nella legge n. 296 del 1993, si palesano come una

nuova e ulteriore forma di coordinamento tra la decisione

giurisdizionale e quella amministrativa;

che gli atti vanno quindi restituiti ai giudici a quibus per un

nuovo esame della rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti ai Tribunali amministrativi

regionali della Lombardia e della Liguria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1994:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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