Corte costituzionale

Sentenza n. 58/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/02/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 86, primo

comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza), promosso con l'ordinanza emessa il 17 maggio 1994

dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Noureddine

Bachri, iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie

speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Roma, giudice di rinvio nel procedimento

penale a carico di Noureddine Bachri, imputato del reato di cessione

di sostanza stupefacente, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25, terzo comma, e 27,

terzo comma, della Costituzione - nei confronti dell'art. 86, primo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.

309, nella parte in cui obbliga il giudice a emettere,

contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione dallo Stato,

eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato

per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e

3, precludendogli, in forza dell'art. 164, secondo comma, n. 2, c.p.,

la concessione della sospensione condizionale della pena inflitta.

Il giudice rimettente premette che il giudizio a quo segue alla

pronunzia della Corte di cassazione che, annullando la sentenza dello

stesso Tribunale limitatamente alla parte in cui concedeva il

beneficio della sospensione condizionale della pena all'imputato

condannato a sei mesi di reclusione, per il reato previsto dall'art.

73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ha fissato il "principio di diritto",

secondo il quale l'impugnato art. 86, primo comma, va interpretato

nel senso che impone al giudice, senza alcuna valutazione in concreto

della sussistenza della pericolosità sociale, di espellere dal

territorio nazionale, una volta espiata la pena, lo straniero

condannato per alcuni dei reati previsti dal testo unico in materia

di stupefacenti, precludendogli, in ragione dell'irrogazione della

misura di sicurezza dell'espulsione e in forza del divieto dell'art.

164, secondo comma, n. 2, c.p., la concessione della sospensione

condizionale della pena inflitta.

Lo stesso giudice a quo ricorda, sempre in via di premessa, che

l'interpretazione appena menzionata appare del tutto isolata nella

giurisprudenza formatasi sull'art. 86 (nonché sul previgente art. 81

della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dall'analogo contenuto), anche

con riferimento ad altre sentenze della Corte di cassazione, con le

quali l'istituto dell'espulsione in oggetto, essendo ricondotto alla

disciplina generale delle misure di sicurezza e presupponendo,

quindi, dopo l'abrogazione dell'art. 204 c.p. da parte dell'art. 31

della legge n. 663 del 1986, la valutazione in concreto della

pericolosità sociale del condannato, viene considerato come non

preclusivo della concessione della sospensione condizionale della

pena.

Ciò posto, il giudice rimettente, ritenendosi vincolato, come

giudice di rinvio, dal "principio di diritto" enunciato dalla

pronunzia di annullamento della Corte di cassazione, afferma che la

dovuta applicazione di tale principio gli impedirebbe di concedere la

sospensione condizionale della pena, nonostante che ricorrano nel

caso le condizioni oggettive e soggettive richieste dalla legge per

tale beneficio, a meno che l'interpretazione sostenuta dalla stessa

Corte di cassazione non si riveli contraria a Costituzione. E, in

effetti, continua il giudice a quo, considerare che l'espulsione in

oggetto sia una misura di sicurezza comportante eccezionalmente una

presunzione legale di pericolosità sociale e, quindi, un automatismo

nell'applicazione che prescinde da ogni accertamento in concreto da

parte del giudice della medesima pericolosità, è un'interpretazione

che sembra contrastare con gli artt. 3, 25, terzo comma, e 27, terzo

comma, della Costituzione.

Sotto il primo profilo, l'interpretazione contenuta nel "principio

di diritto" affermato dalla Corte di cassazione appare, innanzitutto,

viziata da irragionevolezza, comportando una ingiustificata deroga al

principio generale secondo il quale l'applicazione delle misure di

sicurezza debba avvenire previa la valutazione in concreto della

pericolosità sociale del condannato; in secondo luogo, la stessa

interpretazione sembra comportare una disparità di trattamento,

poiché non consentirebbe che, a situazioni del tutto simili sotto il

profilo soggettivo e oggettivo ai fini della concessione della

sospensione condizionale della pena, possa corrispondere un'identità

di valutazione a causa della preclusione connessa a un preteso

ingiustificato automatismo nell'applicazione di una misura di

sicurezza.

La stessa interpretazione sarebbe, poi, in contrasto con l'art.

25, terzo comma, della Costituzione, poiché postulerebbe la

sottoposizione a una misura di sicurezza in difetto di una previsione

legislativa: infatti, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 31

della legge 10 ottobre 1986, n. 663, l'accertamento in concreto della

pericolosità sociale del condannato appare necessario tanto all'atto

dell'applicazione della misura di sicurezza personale, quanto al

momento dell'esecuzione della stessa in caso di differimento.

Infine, l'impugnato art. 86, primo comma, come interpretato dalla

Corte di cassazione nella pronunzia di annullamento con rinvio,

violerebbe l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, per il fatto

che la misura di sicurezza dell'espulsione, ove automaticamente

applicata, inibirebbe allo straniero ogni possibilità di

reinserimento sociale, postulando che sempre e comunque lo straniero

continuerà a delinquere a prescindere da qualsiasi valutazione da

parte del giudice della effettiva pericolosità sociale del

condannato.

Né, conclude il giudice a quo, varrebbe obiettare che

l'espulsione rappresenti, nei riguardi dello straniero criminale, una

ormai prevalente linea politica rimessa alla valutazione del

legislatore e avallata da recenti sentenze della Corte costituzionale

sull'art. 7, commi 12- bis e 12- ter, della legge 28 febbraio 1990,

n. 39. In realtà, l'espulsione dello straniero regolata da queste

ultime disposizioni, prevista in alternativa alla custodia cautelare

e all'esecuzione della pena, è del tutto diversa da quella ora

esaminata, trattandosi di un provvedimento adottato soltanto su

richiesta dell'interessato o del suo difensore, e non già imposta.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Riguardo alla pretesa violazione dell'art. 25, terzo comma, della

Costituzione, l'Avvocatura dello Stato rileva che quest'ultimo

articolo si limita a ribadire il principio di legalità in materia di

misure di sicurezza, che tuttavia non esclude la possibilità di

tipizzare specifiche ipotesi di pericolosità alle quali collegare,

in via obbligatoria e automatica, l'applicazione di determinate

misure indipendentemente da ogni altro accertamento o considerazione.

In ordine alla asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione,

l'Avvocatura ricorda che la Corte costituzionale ha recentemente

posto in rilievo, in materia di espulsione, la peculiarità della

posizione dello straniero in relazione alla tutela di interessi

pubblici inerenti alla sanità pubblica, alla politica di

immigrazione e, ciò che rileva nel caso di specie, alla sicurezza e

all'ordine pubblico (nell'ipotesi: nel settore del traffico illecito

di sostanze stupefacenti).

Infine, relativamente al prospettato contrasto con l'art. 27,

terzo comma, della Costituzione, la difesa erariale osserva che

quest'ultima norma, riguardando le modalità esecutive della pena,

non esclude che al fatto oggettivo dell'accertata responsabilità

penale possano collegarsi ulteriori conseguenze in ordine alla vita

di relazione e alla sfera di capacità dell'interessato.

3. - In prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha

depositato un'ulteriore memoria eccependo l'inammissibilità della

questione. Quest'ultima, infatti, risolvendosi in una prospettazione

di dubbi interpretativi o, ad essere più precisi, nella formulazione

dell'auspicio che la Corte operi una scelta fra due diversi modi di

interpretare la norma impugnata, sembra prospettare un conflitto

giurisprudenziale, non certo un vizio di costituzionalità della

norma impugnata, e perciò, secondo la giurisprudenza costituzionale

(v. ordd. nn. 848 del 1988, 77 del 1990 e 269 del 1991, nonché sent.

n. 26 del 1990), dovrebbe esser dichiarata, innanzitutto,

inammissibile. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Roma, giudice di rinvio in un procedimento

penale a carico di uno straniero extracomunitario imputato del reato

di cessione di sostanza stupefacente, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, 25, terzo

comma, e 27, terzo comma, della Costituzione - nei confronti

dell'art. 86, primo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia

di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella

parte in cui obbliga il giudice a emettere, contestualmente alla

condanna, l'ordine di espulsione dallo Stato, eseguibile a pena

espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati

previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, precludendogli, in

forza dell'art. 164, secondo comma, n. 2, c.p., la concessione della

sospensione condizionale della pena inflitta.

L'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente

l'inammissibilità della questione, adducendo che quest'ultima si

risolva nella prospettazione di un dubbio interpretativo e comporti,

quindi, la richiesta a questa Corte di dirimere un conflitto

giurisprudenziale scegliendo tra due diversi modi d'interpretare la

norma impugnata.

2. - L'eccezione d'inammissibilità va respinta, poiché, sin

dalla sentenza n. 30 del 1990, è stato ritenuto "consolidato

indirizzo di questa Corte" quello secondo il quale il giudice di

rinvio può sollevare, come avviene nel caso di specie, dubbi di

costituzionalità concernenti l'interpretazione normativa risultante

dal "principio di diritto" enunciato dalla Corte di cassazione:

dovendo, infatti, la norma, nel significato attribuitole dalla Corte

di cassazione, ricevere ancora applicazione nella fase di rinvio, "il

precludere che su di essa vengano prospettate questioni di

legittimità costituzionale comporterebbe un'indubbia violazione

delle disposizioni regolanti la materia (art. 1, legge costituzionale

9 febbraio 1948, n. 1, e art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87)"

(v. sent. n. 30 del 1990, nonché sentt. nn. 257 del 1994, 130 del

1993, 2 e 345 del 1987, 21 del 1982, 11 del 1981, 138 del 1977).

Ed invero, nel respingere analoghe eccezioni dell'Avvocatura dello

Stato, questa Corte ha chiarito, anche di recente, che, ai sensi

delle ora citate disposizioni regolanti l'accesso delle questioni nel

processo costituzionale, per aversi una questione di legittimità

costituzionale validamente posta, è sufficiente che il giudice a quo

riconduca alla disposizione contestata una interpretazione non

implausibile della quale egli, a una valutazione compiuta in una fase

meramente iniziale del processo, ritenga di dover fare applicazione

nel giudizio principale e sulla quale egli nutra dubbi non arbitrari,

o non pretestuosi, di conformità a determinate norme costituzionali

(v., ad esempio, sentt. nn. 31 del 1995, 463 del 1994, 51 del 1992,

64 del 1991, 41 del 1990). La stessa Corte ha, anzi,

significativamente precisato che la questione di costituzionalità è

validamente posta anche quando il giudice a quo, affermando

motivatamente di dubitare dell'orientamento giurisprudenziale

prevalente o dominante, ritiene di dover applicare la disposizione

contestata in un diverso o opposto significato normativo, sempreché

l'interpretazione offerta non risulti del tutto implausibile, e cioè

palesemente arbitraria (v. sentt. nn. 463 del 1994, 103, 112, 163,

344 del 1993, 436 del 1992).

Sicché può aversi questione d'interpretazione, anziché una di

costituzionalità, soltanto nei casi in cui il giudice rimettente non

individua profili di contrasto con determinati parametri

costituzionali o, anche se formalmente li indica, in realtà chiede

alla Corte di avallare determinate ipotesi interpretative senza

sostanzialmente prospettare, riguardo alle interpretazioni assunte,

dubbi di legittimità costituzionale (v., per quest'ultima ipotesi,

ord. n. 274 del 1991). Ma questo non è il caso dell'ordinanza

introduttiva del presente giudizio, nella quale il giudice a quo,

dopo aver illustrato il "principio di diritto" enunciato dalla Corte

di cassazione, concernente l'automatica sottoposizione dello

straniero alla misura di sicurezza dell'espulsione, e dopo aver

affermato di doverne fare applicazione nel giudizio principale,

manifesta il dubbio che quel principio sia contrario a determinate

norme della Costituzione, che comporterebbero la necessaria

valutazione da parte del giudice della sussistenza in concreto della

pericolosità sociale del condannato.

Né contro tale conclusione possono desumersi argomenti dalle

decisioni di questa Corte citate dall'Avvocatura dello Stato nella

propria memoria di udienza. Le sentenze ricordate dalla difesa

erariale, infatti, riguardano il diverso profilo d'inammissibilità

relativo a questioni proposte in modo "perplesso" o "alternativo" o

"ancipite" o "ipotetico", nel senso che in quei casi i giudici a

quibus prospettavano più possibilità interpretative della

disposizione contestata senza scegliere e, quindi, indicare quella

che essi ritenevano di dover applicare nel giudizio principale.

Questo orientamento, indubbiamente consolidato nella giurisprudenza

di questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 117 del 1994, 51 del

1992, 473, 472 e 456 del 1989, ordd. nn. 325 e 227 del 1994, 207 del

1993, 548 del 1988), è diverso da quello prospettato dall'Avvocatura

dello Stato, poiché incide, innanzitutto, sulla problematica della

rilevanza della questione, cioè dell'applicabilità delle norme

impugnate nel giudizio principale, piuttosto che su quella della

prospettazione, o meno, della violazione di parametri costituzionali,

cioè della valida proposizione della questione nei suoi termini

essenziali, prescritti dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953.

3. - La questione è fondata.

Il giudice rimettente contesta la legittimità costituzionale di

un "principio di diritto" enunciato dalla Corte di cassazione in una

sentenza di annullamento, con rinvio, di una precedente decisione

dello stesso Tribunale di Roma, con la quale a un cittadino

marocchino, condannato per cessione di sostanza stupefacente, era

stata concessa la sospensione condizionale della pena. Ponendosi in

una posizione contraria rispetto ad altre decisioni della stessa

Corte di cassazione, per le quali l'applicazione della misura di

sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 86, primo comma, del

d.P.R. n. 309 del 1990 comporta l'accertamento giudiziale della

pericolosità sociale del condannato, la sentenza di annullamento con

rinvio enuncia il "principio di diritto" secondo il quale la predetta

misura di sicurezza dell'espulsione, eseguibile a pena espiata,

dev'essere ordinata con la sentenza di condanna come conseguenza

automatica della commissione del reato di cui all'art. 73 dello

stesso testo unico, con l'effetto di costituire giuridico ostacolo,

per l'art. 164, secondo comma, n. 2, c.p., alla concessione della

sospensione condizionale della pena. Così interpretato, il citato

art. 86, primo comma, si pone in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione.

Configurata quale misura di sicurezza - come ritengono la

giurisprudenza di merito e la stessa Corte di cassazione anche nella

sopra menzionata sentenza di annullamento con rinvio - l'espulsione

del condannato straniero prevista dall'art. 86, primo comma, del

d.P.R. n. 309 del 1990 va inquadrata nell'ambito dell'ordinamento

penale, nel quale, in seguito all'adozione dell'art. 31 della legge

10 ottobre 1986, n. 663 (che ha abrogato l'art. 204 c.p.), vige il

principio che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate,

previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto, è

persona socialmente pericolosa". Rispetto a tale principio generale

dell'ordinamento penale, un'ipotesi di presunzione ex lege della

qualità di persona socialmente pericolosa, come è configurata

dall'interpretazione contestata dal giudice a quo, dev'essere

sottoposta, sotto il profilo dell'accertamento della legittimità

costituzionale, al vaglio di un rigoroso scrutinio. Infatti,

qualunque sia la natura che ontologicamente si intende assegnare alle

misure di sicurezza, è indubitabile che le misure di sicurezza

personali comportano comunque la privazione o la limitazione della

libertà personale e, quindi, incidono in ogni caso su un valore che

l'art. 13 della Costituzione riconosce come diritto inviolabile

dell'uomo, sia esso cittadino o straniero (v., da ultimo, sent. n. 62

del 1994). Ed è giurisprudenza di questa Corte che, di fronte

all'incisione di beni di tal pregio, il controllo di

costituzionalità delle norme di legge contestate deve avvenire in

modo da garantire che il sacrificio della libertà sia giustificato

dall'effettiva realizzazione di altri valori costituzionali o non

vada incontro a ostacoli insormontabili costituiti dalla protezione

di altri valori costituzionali (v., ad esempio, sentt. nn. 63 del

1994, 81 del 1993, 368 del 1992, 366 del 1991).

Dall'interpretazione data dalla Corte di cassazione all'impugnato

art. 86, primo comma, con il "principio di diritto" contestato deriva

che quest'ultimo impone al giudice l'applicazione automatica

dell'ordine di espulsione nei confronti dello straniero condannato

per alcuno dei reati indicati dalla stessa disposizione censurata,

senza consentire ad esso l'accertamento della sussistenza in concreto

delle condizioni per un giudizio di pericolosità sociale del

condannato. In conseguenza di ciò, al giudice di merito è preclusa,

ai sensi dell'art. 164, secondo comma, n. 2, c.p., la concessione

della sospensione condizionale della pena inflitta, pur nelle ipotesi

nelle quali sussistano, come nel caso dedotto nel giudizio

principale, i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge

per l'erogazione di tal beneficio.

Di fronte all'esistenza in concreto di tali requisiti, la predetta

preclusione evidenzia che l'art. 86, primo comma,

nell'interpretazione contestata dal giudice a quo, non contiene, per

chi abbia commesso i reati ivi indicati, altro presupposto legale,

per la determinazione presuntiva della pericolosità sociale del

soggetto, che il fatto della condizione di straniero del condannato.

Messa a confronto con le altre ipotesi di applicabilità della misura

di sicurezza dell'espulsione, previste dagli artt. 235 e 312 c.p., le

quali, pur essendo subordinate al presupposto di condotte obiettive

altrettanto gravi rispetto a quelle considerate nell'impugnato art.

86, primo comma, comportano pur sempre, in ossequio alla regola

generale stabilita dal ricordato art. 31 della legge n. 663 del 1986,

la valutazione da parte del giudice della sussistenza in concreto

della pericolosità sociale dello straniero condannato, l'ipotesi

contestata configura un'irragionevole disparità di trattamento. E

l'irragionevolezza risulta evidente se si considera anche che

l'applicazione della misura di sicurezza della espulsione senza la

valutazione del giudice alla stregua degli indici menzionati

dall'art. 133 c.p. (cui fa rinvio l'art. 203, cpv., c.p.) e la

conseguente preclusione della concessione della sospensione

condizionale della pena frappongono ingiustificati ostacoli, non

soltanto alla libertà personale, ma anche alle possibilità di

sviluppo della personalità del condannato in vista dell'eventuale

superamento della sua condizione come soggetto socialmente

pericoloso.

Né tale conclusione può essere efficacemente contrastata dal

richiamo, operato dall'Avvocatura dello Stato, alle sentenze di

questa Corte nn. 62 e 283 del 1994, relative all'espulsione dello

straniero prevista dall'art. 7, commi 12- bis e 12- ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, nel testo introdotto dall'art. 8,

primo comma, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187. In quelle

decisioni, infatti, è stato precisato che l'espulsione ivi prevista

è un istituto diverso da quello ora considerato, trattandosi di

un'ipotesi di sospensione della esecuzione della custodia cautelare

in carcere, ovvero dell'espiazione della pena, condizionata dalla

richiesta dell'interessato (o del suo difensore), richiesta che - si

precisa nella sentenza n. 62 del 1994 - "rappresenta, come si deduce

anche dai lavori preparatori, un requisito diretto, nella

fattispecie, ad armonizzare la condizione dello straniero ai valori

costituzionali cui il legislatore deve riferirsi nel prevedere una

misura pur sempre incidente sulla libertà personale, cioè su un

diritto inviolabile dell'uomo".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 86, primo comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti

e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei

relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui obbliga il

giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in

concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna,

l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti

dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73,

74, 79 e 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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