(( Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 71, 71 bis, 73 e 76, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato nei confronti dello stranireo condannato per uno degli altri delitti previsti dalla presente legge. 3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 71, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria procedente))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 11 luglio 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 117/1987

    Altra decisione
    9 aprile 1987

    Successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione e` intervenuta la legge 10 ottobre 1986 n. 663, la quale, all'art. 31, abroga l'art. 204 c.p. - e quindi la norma generale in tema di pericolosita` sociale presunta - e dispone, invece, che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui che ha commesso il fatto e` persona socialmente pericolosa". Spetta, pertanto, all'interprete stabilire se la nuova disposizione spieghi effetti sugli impugnati artt. 235 c.p. e 81 L. 685 del 1975, nonche` sull'art.164, secondo comma, n. 2 c.p. e in particolare renda non piu` obbligatoria la irrogazione della contestata misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero condannato per delitti in materia di stupefacenti. (Restituzione degli atti ai giudici a quibus per riesame della rilevanza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 81, primo comma, legge 22 dicembre 1975 n. 685 e 235 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 10, primo e secondo comma, e 3 Cost.).

    Art. 235 c.p. · Art. 81 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 10 cost. · Art. 204 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990. 45 parole tolte, 54 parole aggiunte.

Lo stranierotolto: , condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 71, tolto: 72, 73, 75 aggiunto: 71 bis, 73 e 76, tolto: secondo e terzo comma aggiunto: commi 2 e 3, a pena espiatatolto: , deve essere espulso dallo Stato. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato tolto: puo' essere adottato nei confronti dello tolto: straniero aggiunto: stranireo condannato per uno degli altri delitti previsti dalla presente legge. tolto: Per l'esecuzione del provvedimento di espulsione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 150 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 luglio 1931, n. 773. aggiunto: 3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 71, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria procedente

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art81 · fonte del testo

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