Art. 13 — Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 11 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art. 7, commi 1 e 2) Tabelle delle sostanze soggette a controllo

(( Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 14, in cinque tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2). )) Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche. ((IL D.L. 20 MARZO 2014, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MAGGIO 2014, N. 79, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)). Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale. ((5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e l'Istituto superiore di sanita' ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o piu' misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

34

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica dei commi 1 e 5 e l'abrogazione del comma 3 del presente articolo).

Testo vigente dal 21 maggio 2014

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 272/2014

    Parametro
    3 dicembre 2014

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al…

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 · Art. 77 cost. · Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 13 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 186/2014

    Parametro
    25 giugno 2014

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti re…

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 · Art. 77 cost. · Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 13 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 maggio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2006 al 21 maggio 2014. 25 parole tolte, 36 parole aggiunte.

tolto: 1.Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute aggiunto: e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 14, in tolto: due aggiunto: cinque tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio … tabelle con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2)aggiunto: . Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le … base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche. tolto: COMMA ABROGATO DAL aggiunto: IL D.L. tolto: 30 DICEMBRE 2005 aggiunto: 20 MARZO 2014, N. tolto: 272 aggiunto: 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. tolto: 21 FEBBRAIO 2006 aggiunto: 16 MAGGIO 2014, N. tolto: 49 aggiunto: 79, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale. 5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e tolto: la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, aggiunto: l'Istituto superiore di sanita' ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o … qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinatiaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art13 · fonte del testo

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