Qualora in relazione alle modalita' od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti gia' condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, puo' essere inoltre sottoposto ((...)) ad una o piu' delle seguenti misure:

  • a)obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
  • b)obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
  • c)divieto di frequentare determinati locali pubblici;
  • d)divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
  • e)obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
  • f)divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore. (( l-bis. La durata massima delle misure di cui al comma 1 e' fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f))). Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale e' stata applicata una delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, puo' disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresi' modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facolta' prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell'articolo 75, e' comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalita'. Della sottoposizione con esito positivo al programma e' data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 e' il Tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio. 42
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

42

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 20 aprile - 6 maggio 2016, n. 94 (in G.U. 1ª s.s. 11/05/2016, n. 19) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 (che ha introdotto il presente articolo).

Testo vigente dal 8 agosto 2009

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 94/2016

    Ha colpito questo articolo
    6 maggio 2016

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.77, secondo comma, Cost., l'art. 4- quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, che solo in sede di conversione operata con l'art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006, ha introdotto l'art. 75- bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contenente una contravvenzione per l'inosservanza di misure di prevenzione nei confronti di tossicodipendenti, istituite con la medesima disposizione. La disposizione censurata - diversamente dall'art. 4 del testo originario del decreto, che contiene norme di natura processuale, attinenti alle modalità di esecuzione della pena, il cui fine è quello di impedire l'interruzione dei programmi di recupero dalla tossicodipendenza - prevede anche norme a carattere sostanziale, del tutto svincolate da finalità di recupero del tossicodipendente, ma piuttosto orientate a finalità di prevenzione di pericoli per la sicurezza pubblica. La palese estraneità delle disposizioni censurate, aggiunte in sede di conversione, rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-legge, rende evidente la violazione del menzionato parametro costituzionale per difetto del necessario requisito dell'omogeneità, mancando qualsivoglia nesso funzionale tra le disposizioni stesse. Restano assorbiti gli altri motivi di censura. Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di altre disposizioni introdotte in sede di conversione del d.l. n. 272 del 2005, per eterogeneità delle medesime rispetto al contenuto, alla finalità e alla ratio complessiva dell'originario decreto-legge, v. la sentenza n. 32/2014.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 · Art. 75-bis Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 271/2016

    Questione inammissibile
    15 dicembre 2016

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dalla Corte di cassazione e dal Giudice di pace di Chioggia - dell'art. 4- quater del d.l. n. 272 del 2005, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006, che introduce l'art. 75- bis del d.P.R. n. 309 del 1990. Successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 94 del 2016ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, con la conseguenza che le questioni ancora pendenti sono divenute prive di oggetto. ( Precedenti citati: sentenza n. 94 del 2016, di accoglimento di analoghe questioni; ordinanze n. 181 del 2016, n. 4 del 2016 e n. 280 del 2013, sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma oggetto ).

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 · Art. 75-bis Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 77 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2006 al 8 agosto 2009. 8 parole tolte, 38 parole aggiunte in 2 capoversi.

… unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, puo' essere inoltre sottopostotolto: , per la durata massima di due anni,aggiunto: ... ad una o piu' delle seguenti misure:

f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore. aggiunto: l-bis. La durata massima delle misure di cui al comma 1 e' fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f). Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale e' stata applicata una … comma 1 del presente articolo e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. tolto: 7. Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 … i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilioaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art75bis · fonte del testo

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