Art. 296 — Obbligo d'osservanza delle norme processuali

Nei procedimenti di competenza dell'Autorita' giudiziaria militare, i magistrati militari, i giudici militari, i cancellieri giudiziari militari, gli ufficiali giudiziari, i messi giudiziari militari, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare sono obbligati a osservare le norme stabilite da questo codice e, in quanto applicabili, quelle del codice di procedura penale, anche quando l'inosservanza non importa nullita' o altra sanzione particolare.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art296 · fonte del testo

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