Corte costituzionale

Ordinanza n. 393/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/11/1998 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 688 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1997 dal pretore

di Roma, sezione distaccata di Frascati, iscritta al n. 802 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di

alcuni imputati del reato di cui all'art. 688 del codice penale, il

pretore di Roma, sezione distaccata di Frascati, con ordinanza in

data 16 luglio 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale della citata

norma incriminatrice, che punisce con l'arresto fino a sei mesi e con

l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila chiunque in luogo

pubblico o aperto al pubblico è colto in stato di manifesta

ubriachezza;

che, secondo il medesimo pretore, la disposizione censurata

darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento

rispetto alla disciplina dell'uso personale di sostanze stupefacenti,

ormai privo di rilevanza penale a seguito dell'entrata in vigore

dell'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, che, in esito al

referendum indetto con d.P.R. 25 febbraio 1993, ha dichiarato

l'intervenuta abrogazione dell'art. 76 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.

309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

che, ad avviso del remittente, lo stato di ubriachezza

presenterebbe "una certa affinità sintomatica" con l'ingerimento di

sostanze stupefacenti, sicché apparirebbe del tutto irragionevole il

permanere della sanzione penale a carico di chi ingerisce sostanze

alcoliche.

Considerato che, ad avviso del pretore, la disparità di

trattamento tra l'ubriachezza, prevista come contravvenzione

dall'art. 688 del codice penale, e l'alterazione psichica per abuso

di sostanze stupefacenti, non più penalmente sanzionata,

conseguirebbe all'entrata in vigore dell'art. 1 del d.P.R. 5 giugno

1993, n. 171, dichiarativo del risultato della consultazione popolare

del 18 aprile 1993, e, in particolare, all'intervenuta abrogazione

dell'art. 76 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

che, contrariamente a quanto supposto dal remittente,

quest'ultima disposizione non sanzionava lo stato di alterazione

psichica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti ma

elencava i provvedimenti che l'autorità giudiziaria avrebbe potuto

adottare nei confronti di chi non avesse ottemperato alle

prescrizioni di cui all'art. 75 del decreto ora citato e prevedeva le

sanzioni penali in caso di inosservanza dei provvedimenti medesimi,

sicché non appare chiaro, nell'ordinanza di remissione, il quadro

normativo dal quale deriverebbe la denunciata disparità di

trattamento;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 688 del codice penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore

di Roma, sezione distaccata di Frascati, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:393 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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