Art. 116 — Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private

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Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'art. 115 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria per lo svolgimento delle attivita' indicate nell'art. 115 ed e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

  • a)personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
  • b)disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al tipo di attivita' prescelta;
  • c)personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'art. 115, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalita' di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno piu' sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero e' territorialmente competente l'albo presso il quale e' stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale e' stata effettuata la prima iscrizione. L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria, oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 117, per:
  • a)l'impiego degli enti per le finalita' di cui all'art. 94;
  • b)l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nonche' dell'art. 47- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
  • c)l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132;
  • d)l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'art. 105, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo art. 105, comma 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresi' speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di lucro strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Per le finalita' indicate nel comma 1 dell'art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee. Nel caso le regioni e le province autonome non provvedano ad istituire gli albi di cui al presente articolo gli enti di cui all'art. 115 sono temporaneamente registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini dei benefici previsti dalla citata legge, sulla base di certificazione notarile attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), e di autocertificazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c). I predetti enti, nel caso siano successivamente ammessi all'iscrizione agli albi, conservano come anzianita' di iscrizione la data della suddetta registrazione.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1990 al 28 febbraio 2006

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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