Art. 129 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) Concessione di strutture appartenenti allo Stato

Agli enti locali, alle unita' sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura e recupero di tossicodipendenti, nonche' per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'art. 128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'art. 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

Testo vigente dal 31 ottobre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art129 · fonte del testo

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