Art. 116 — Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private

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Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la liberta' di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita' sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti e' soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'autorizzazione alla specifica attivita' prescelta e' rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:

  • a)personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
  • b)disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al tipo di attivita' prescelta;
  • c)personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attivita' prescelto;
  • d)presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attivita' prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;
  • e)presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunita', supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attivita' prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalita' di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a promuovere e supportare le attivita' e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti. L'autorizzazione con indicazione delle attivita' prescelte e' condizione necessaria oltre che per l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per:
  • a)lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114;
  • b)l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;
  • c)la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attivita' per la quale e' stata rilasciata l'autorizzazione. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all'attivita' gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali. Presso il Ministero della giustizia e' tenuto l'elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell'attivita' identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco e' annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari. 9. Per le finalita' indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee

Testo in vigore dal 28 febbraio 2006 al 29 novembre 2007

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1990 al 28 febbraio 2006. 394 parole tolte, 352 parole aggiunte in 8 capoversi.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzanotolto: , nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'art. 115 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria per lo svolgimento delle attivita' indicate nell'art. 115 ed e' subordinata al possesso aggiunto: assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la liberta' di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita' sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti e' soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'autorizzazione alla specifica attivita' prescelta e' rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimiaggiunto: , che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:

c) personale tolto: sufficiente ed esperto aggiunto: dotato di comprovata esperienza nel settore di attivita' prescelto;

aggiunto: d) presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di aggiunto: tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attivita' prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;

aggiunto: e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunita', supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attivita' prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti. Il diniego di tolto: iscrizione agli albi aggiunto: autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento aggiunto: alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2tolto: , e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4. Le regioni e le province autonometolto: , tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'art. 115, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, aggiunto: stabiliscono le modalita' di accertamento e certificazione dei requisiti indicati tolto: alle lettere b) e c) del aggiunto: dal comma 2 e le cause che danno luogo alla tolto: cancellazione dagli albi. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno piu' sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero e' territorialmente competente l'albo presso il quale e' stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale e' stata effettuata la prima iscrizione. L'iscrizione all'albo aggiunto: sospensione o alla revoca dell'autorizzazione. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a promuovere e supportare le attivita' e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti. L'autorizzazione con indicazione delle attivita' prescelte e' condizione necessariatolto: , oltre che per tolto: la stipula delle convenzioni di cui all'art. aggiunto: l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per:

a) tolto: l'impiego degli enti per le finalita' di cui all'art. 94 aggiunto: lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114;

b) tolto: l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nonche' dell'art. 47- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

tolto: c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli tolto: 131 e 132 aggiunto: 128 e 129;

tolto: d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'art. 105, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo art. 105, comma 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresi' speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di lucro strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendentiaggiunto: c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attivita' per la quale e' stata rilasciata l'autorizzazione. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all'attivita' gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali. Presso il Ministero della giustizia e' tenuto l'elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell'attivita' identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco e' annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari. 9. Per le finalita' indicate nel comma 1 tolto: dell'art. 65 aggiunto: dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, tolto: approvato con aggiunto: di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma tolto: 7 aggiunto: 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera … regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assembleetolto: . Nel caso le regioni e le province autonome non provvedano ad istituire gli albi di cui al presente articolo gli enti di cui all'art. 115 sono temporaneamente registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini dei benefici previsti dalla citata legge, sulla base di certificazione notarile attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), e di autocertificazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c). I predetti enti, nel caso siano successivamente ammessi all'iscrizione agli albi, conservano come anzianita' di iscrizione la data della suddetta registrazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art116 · fonte del testo

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