Art. 90 — Prevenzione ed interventi da parte delle Regioni e delle Province autonome

(( Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono esercitate dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi della presente legge. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

  • a)analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;
  • b)controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;
  • c)individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;
  • d)elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla Regione;
  • e)progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione;
  • f)predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'articolo 91;
  • g)rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi. 3. Detti servizi, istituiti presso le unita' sanitarie locali singole o associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 11 luglio 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 31/1983

    Illegittimità dichiarata
    22 febbraio 1983

    L'attivita` di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza non rientra nella materia "assistenza (e beneficenza) pubblica"; ne` la competenza legislativa esclusiva attribuita alle province di Trento e di Bolzano nella suddetta materia e` illimitata perche` essa, attraverso il rinvio dell'art. 8 all'art. 4 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, incontra precisi ed invalicabili limiti tra i quali rientra anche quello del "rispetto degli obblighi internazionali". Al rispetto degli obblighi internazionali e` altresi` vincolata la competenza legislativa concorrente delle province di Trento e di Bolzano in ordine alla materia "igiene e sanita`" attraverso il rinvio dell'art. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 all'art. 5 e di questo all'art. 4 del suddetto decreto (infondatezza delle questioni di legittimita` relativa alle norme - in particolare gli artt. 1 e 2 - della legge 22 dicembre 1975, n. 685) che, per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza assoggettano le regioni e quindi le province di Trento e di Bolzano, alle direttive, all'indirizzo ed al coordinamento del Ministero della sanita`, sollevate sul presupposto che le disposizioni impegnate sarebbero lesive della potesta` legislativa esclusiva delle province di Trento e di Bolzano in materia di "assistenza e beneficenza pubblica" e della competenza legislativa concorrente delle suddette province in materia di "igiene e sanità).

    Art. 1 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 2 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 4 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990. 297 parole tolte, 228 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: La cura e la riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico diaggiunto: Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono tolto: affidate ai normali presidii ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali localizzati nella regione, con esclusione degli ospedali psichiatrici. In esecuzione delle attribuzioni previste dall'articolo 2 le regioni organizzano, dirigono e coordinano sul loro territorio le attivita' curative di cui al precedente comma delegando tali servizi alle province e ai comuni. Ugualmente le regioni devono operare per il reinserimento sociale di coloro che, essendo dediti all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno bisogno di assistenza sociale a scopo di prevenzione o di riabilitazione. Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, ai fini sopra indicati in ogni regione sono costituiti i seguenti organi aggiunto: esercitate dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi della presente legge. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

tolto: 1) un comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, avente compiti di coordinamento e di controllo regionale sugli organi e gli enti abilitati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti di cui al primo comma, nonche' di raccolta dei dati statisticiaggiunto: a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

aggiunto: b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;

aggiunto: c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

tolto: 2) uno o piu' centri medici e di assistenza sociale, costituiti secondo le necessita' locali, aventi come loro finalita':aggiunto: d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla Regione;

tolto: a) di fornire l'ausilio specialistico occorrente ai luoghi di cura, ai centri ospedalieri e sanitari locali ed ai singoli mediciaggiunto: e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione;

tolto: b) di determinare le piu' idonee terapie di disintossicazione, operando i necessari interventi e controlli sull'attivita' dei presidii sanitari;

tolto: c) di attuare ogni opportuna iniziativa idonea al recupero sociale degli assistiti, interessando in via prioritaria, quando e' possibile, la famiglia. L'istituzione del comitato regionale e dei centri innanzi indicati, puo' essere inquadrata dalle regioni in organi di prevenzione e di intervento curativo, riabilitativo e di assistenza sociale, aventi finalita' piu' ampie e ricomprendenti la prevenzione e la cura dell'alcoolismo, l'educazione sanitaria e sociale contro altre intossicazioni voluttuarie e gli strumenti per prevenire le forme di devianza che richiedono analoghi modi d'interventoaggiunto: f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'articolo 91;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi. 3. Detti servizi, istituiti presso le unita' sanitarie locali singole o associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art90 · fonte del testo

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