Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 settembre 1977 al 9 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 61 T. U. 1926).

[2]I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualita' di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorita' locale di pubblica sicurezza.

[3]L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. E' rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od e' sfornito della carta di identita'.

[4]Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo e' punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

[5]I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non e' iscritto nel registro dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, sono puniti con l'ammenda da lire duemila a seimila. 44a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

44a

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 17) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62".

Testo in vigore dal 13 settembre 1977 al 9 dicembre 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 106/1983

    Questione infondata
    21 aprile 1983

    La configurazione dei reati e le valutazioni sulla congruenza fra reati e pene rientrano nell'ambito della discrezionalita` del legislatore, sindacabile nel giudizio di legittimita` costituzionale, solo quando le scelte operate abbiano oltrepassato il limite della ragionevolezza. La diversita` di trattamento sanzionatorio fra il reato commesso da chi svolga attivita` di gestione d'albergo senza essere iscritto nell'apposito registro (pena congiunta dell'arresto da uno a tre mesi e dell'ammenda da L.40.000 a L.200.000), rispetto a quello commesso dal suo datore di lavoro che conduca l'albergo senza licenza dell'autorita` di P.S. (pena alternativa dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a L:200.000) appare non irrazionale. Le due ipotesi criminose riguardano infatti posizioni soggettive e comportamenti diversi e non sono obbiettivamente assimilabili: al portiere, in funzione della prevenzione dei reati, si richiedono particolari qualita` personali da accertare in positivo, alla cui verifica e` subordinata l'iscrizione negli appositi registri; invece l'art.665 c.p. subordina l'esercizio dell'attivita` alberghiera all'accertamento di condizioni negative, cioe` al non aver subito condanne penali di particolare rilievo e al non essere stati sottoposti a misure di sicurezza. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.62, co.III, T.U.L.P.S., sollevata in riferimento all'art.3 Cost).

    Art. 3 cost. · Art. 62 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 161/1973

    Questione infondata
    21 novembre 1973

    L'art. 62, primo, terzo e quarto comma, del t.u. di p.s. nel punire con sanzione più grave chi, contravvenendo all'obbligo di iscriversi nell'apposito registro dell'autorità di pubblica sicurezza, presti la sua opera come portiere, rispetto alla sanzione posta a carico di chi adibisca a portiere persona non iscritta nel suddetto registro, non viola l'art. 3 Cost. Destinatario della norma che impone l'iscrizione è colui che intenda esplicare mansioni di portiere, i cui compiti funzionali sono stati indicati, fra l'altro, nella sent. n. 7 del 1966. Le ottemperanze dell'aspirante, per la cui iscrizione si richiedono particolari requisiti, sono poste anche nell'interesse del proprietario (o amministratore dello stabile) il cui comportamento, penalmente sanzionato, consiste, di solito, in una mera omissione di informativa per negligenza, che può risolversi in un pregiudizio per lui. V'è, pertanto, una difformità nelle due ipotesi di illecito, che il legislatore, nella sua discrezionalità, ha ritenuto di punire con sanzioni diverse.

    Art. 3 cost. · Art. 62 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 7/1966

    Questione infondata
    8 febbraio 1966

    Non contrasta con i principi del diritto al lavoro e della libertà del lavoro, stabiliti dagli artt. 4 e 35 della Costituzione, l'art. 62 T.U. delle leggi di P.S., il quale dispone l'iscrizione dei portieri e dei custodi in appositi registri, perché la discrezionalità dell'autorizzazione così conferita all'autorità di P.S., tenuto conto dei doveri di sorveglianza che incombono ai portieri e custodi anche in relazione a soggetti estranei al rapporto di lavoro, non appare ne' ingiustificata, ne' illimitata.

    Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 62 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 settembre 1977

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 13 settembre 1977.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

    Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 17) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art62 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari