[1]Art. 60 T. U. 1926).

[2]L'autorita' locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorita' comunale, puo' prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case piu' di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.

[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecento.

Testo vigente dal 26 giugno 1931

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art61 · fonte del testo

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