[1]Le guardie nominate dalle Societa' protrettrici degli animali saranno riconosciute come agenti di pubblica sicurezza, purche' posseggano i requisiti di cui all'articolo 81 del regolamento approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666.
[2]Il riconoscimento e' fatto dal prefetto con speciale decreto.
[3]Il prefetto potra' altresi' revocare il decreto di riconoscimento delle guardie ogniqualvolta venisse a mancare in loro taluno dei requisiti prescritti.
[4]Contro il provvedimento del prefetto e' ammesso ricorso al Ministero dell'interno nel termine di giorni 30.
[5]Le guardie presteranno giuramento innanzi al pretore.
Testo vigente dal 2 luglio 1913
