[1]Le guardie nominate dalle Societa' protrettrici degli animali saranno riconosciute come agenti di pubblica sicurezza, purche' posseggano i requisiti di cui all'articolo 81 del regolamento approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666.

[2]Il riconoscimento e' fatto dal prefetto con speciale decreto.

[3]Il prefetto potra' altresi' revocare il decreto di riconoscimento delle guardie ogniqualvolta venisse a mancare in loro taluno dei requisiti prescritti.

[4]Contro il provvedimento del prefetto e' ammesso ricorso al Ministero dell'interno nel termine di giorni 30.

[5]Le guardie presteranno giuramento innanzi al pretore.

Testo vigente dal 2 luglio 1913

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1913-06-12;611~art7 · fonte del testo

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